Art. 12.
(Versamento dei contributi alla produzione).

      1. Il versamento dei contributi alla produzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numero 1), e lettera c), è subordinato al rilascio, da parte del direttore generale dell'Agenzia di un'autorizzazione preventiva e di un'autorizzazione definitiva. Le condizioni e la documentazione richieste per il rilascio delle predette autorizzazioni sono determinate con decreto del direttore generale dell'Agenzia. I contributi, una volta ottenuta l'autorizzazione preventiva, sono versati su un conto bancario aperto a nome dell'impresa di produzione, dedicato e vincolato alla realizzazione del film per cui il contributo è versato.
      2. L'autorizzazione preventiva è rilasciata, a richiesta dell'impresa di produzione, dopo la verifica del rispetto dei criteri di concessione del contributo richiesto e indica le modalità di versamento del contributo stesso. L'autorizzazione definitiva è rilasciata, a richiesta dell'impresa di produzione, alla prima proiezione pubblica del film.
      3. L'autorizzazione definitiva deve essere richiesta entro due anni dal primo versamento. In caso contrario, l'ammontare

 

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del contributo effettivamente versato in favore dell'impresa di produzione deve essere restituito all'Agenzia. In casi particolari e su domanda motivata dell'impresa di produzione, previo parere discrezionale dell'Agenzia, il termine predetto può essere prorogato di un anno.